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Settore tessile oggi: le principali novità di agosto 2026

Che cosa vale da luglio e agosto 2026, che cosa è ancora in preparazione e quali dati di prodotto e di filiera gli importatori dovrebbero strutturare fin da ora.

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24.08.2026Notizie di settore5 min di letturaBen DetertVerificato 24.08.2026 · Felix Sander
Settore tessilePPWRPassaporto digitale del prodottoEPRNormativa UE
In questo articolo
1. Il nuovo regolamento UE sugli imballaggi si applica dal 12 agosto 20262. È scattato il divieto di distruzione dell'abbigliamento invenduto3. Il registro UE dei passaporti digitali dei prodotti è operativo4. L'EPR per i tessili deve essere attiva negli Stati membri al più tardi nel 20285. Il commercio di merci con la Cina resta economicamente rilevanteChe cosa dovrebbero preparare concretamente ora gli importatori di tessili
In breve

Al 24 agosto 2026 nell'UE sono in vigore nuove regole sugli imballaggi (dal 12 agosto) e un divieto di distruzione dell'abbigliamento invenduto per le grandi imprese (dal 19 luglio). Il registro del passaporto digitale dei prodotti è operativo, ma mancano ancora obblighi concreti per l'abbigliamento. I sistemi di responsabilità estesa del produttore per i tessili devono essere attivi negli Stati membri entro il 17 aprile 2028.

Al 24 agosto 2026 diversi sviluppi a livello UE interessano contemporaneamente il settore tessile: sono in vigore nuove regole sugli imballaggi, le grandi imprese non possono distruggere l'abbigliamento invenduto, il registro DPP è stato avviato e si prepara la responsabilità estesa del produttore per i tessili. Questa panoramica distingue le regole già applicabili da quelle future. Si tratta di un orientamento, non di una consulenza legale.

1. Il nuovo regolamento UE sugli imballaggi si applica dal 12 agosto 2026

Il regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Packaging and Packaging Waste Regulation), regolamento (UE) 2025/40, è in vigore dall'11 febbraio 2025 e si applica in linea generale dal 12 agosto 2026. Secondo la Commissione europea riguarda imballaggi e rifiuti di imballaggio indipendentemente dal materiale o dalla provenienza e contiene requisiti lungo l'intero ciclo di vita, dalla progettazione e composizione fino alla gestione dei rifiuti.

Per gli importatori di tessili non riguarda soltanto l'imballaggio di vendita visibile. Sacchetti singoli, buste di spedizione, cartoni, inserti, etichette, nastro adesivo, film per pallet e altri componenti dovrebbero essere documentati separatamente. Quale obbligo concreto si applichi e da quando dipende dal tipo di imballaggio, dal ruolo dell'impresa, dalle norme transitorie e dall'attuazione nazionale. Il 3 agosto 2026 la Commissione ha pubblicato in merito delle FAQ aggiornate.

  • Rilevare componenti e materiali dell'imballaggio per ogni articolo
  • Archiviare in modo tracciabile pesi e specifiche dei fornitori
  • Eliminare già nel Tech Pack i doppi imballaggi evitabili
  • Verificare separatamente gli obblighi nazionali di registrazione e di adesione ai sistemi per i mercati di destinazione

2. È scattato il divieto di distruzione dell'abbigliamento invenduto

Dal 19 luglio 2026 le grandi imprese nell'UE non possono più, in linea di principio, distruggere abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature invenduti. Le medie imprese seguiranno dal 2030; le piccole imprese e le microimprese sono escluse secondo l'attuale presentazione della Commissione. Le deroghe ammesse esistono solo in casi stabiliti, ad esempio per problemi di sicurezza, danneggiamento o determinate violazioni di diritti di proprietà intellettuale.

La conseguenza pratica risale fino agli acquisti e alla pianificazione dell'assortimento. Quantità, varianti e approvazioni di qualità dovrebbero essere gestite in modo che eccedenze di magazzino e lotti non vendibili non si formino affatto, per quanto possibile. Per resi e giacenze residue diventano più importanti percorsi documentati come rivendita, donazione, riparazione, ricondizionamento o riutilizzo. Secondo la Commissione, le imprese che si avvalgono di una deroga necessitano di prove e devono conservare la documentazione per cinque anni.

3. Il registro UE dei passaporti digitali dei prodotti è operativo

Il 20 luglio 2026 la Commissione europea ha avviato il registro dei passaporti digitali dei prodotti con un ambiente di test. Il registro memorizza identificativi univoci dei prodotti e metadati; i dati di prodotto veri e propri restano decentralizzati. Un'interfaccia utente e un'interfaccia di programmazione (API) dovrebbero consentire il collegamento ai sistemi esistenti.

Importante per l'inquadramento: l'avvio tecnico del registro non significa che oggi ogni capo d'abbigliamento abbia già bisogno di un DPP. I tessili rientrano nei gruppi di prodotti prioritari del regolamento sulla progettazione ecocompatibile, ma i dati obbligatori e le scadenze concrete derivano da atti giuridici specifici per prodotto. Le imprese possono comunque prepararsi in modo sensato: codici articolo, composizione dei materiali, fornitori, luoghi di produzione, versioni, rapporti di ispezione e dati sugli imballaggi non dovrebbero trovarsi solo in chat o in singoli file.

4. L'EPR per i tessili deve essere attiva negli Stati membri al più tardi nel 2028

La direttiva (UE) 2025/1892 obbliga gli Stati membri a istituire regimi di responsabilità estesa del produttore per prodotti tessili, prodotti correlati ai tessili e calzature. I regimi dovranno esistere al più tardi il 17 aprile 2028. I produttori, ovvero le imprese che mettono per la prima volta a disposizione i prodotti interessati sul rispettivo mercato, dovranno registrarsi e partecipare, tramite organizzazioni per la responsabilità del produttore, a raccolta, cernita, riutilizzo e riciclo.

Finché i dettagli nazionali non saranno definiti, le imprese non dovrebbero inventare contributi né calcolarli in modo forfettario. È utile disporre di una base di dati affidabile: Paese di destinazione, gruppo merceologico, codice della tariffa doganale, numero di pezzi, peso, composizione dei materiali e data della prima messa a disposizione. Chi vende in più Stati UE deve monitorare separatamente i rispettivi registri e sistemi.

5. Il commercio di merci con la Cina resta economicamente rilevante

Eurostat ha riportato per il 2025 importazioni UE di merci dalla Cina pari a 559,4 miliardi di euro, il 6,4 per cento in più rispetto al 2024. Questo dato complessivo non dice nulla sui singoli prezzi tessili o sui tempi di consegna, ma mostra la persistente grande importanza della relazione commerciale. Per la pianificazione operativa restano quindi più importanti dei titoli di breve periodo dati puliti sui fornitori, dimensioni d'imballo realistiche, più opzioni di trasporto e un Landed Cost completo.

Che cosa dovrebbero preparare concretamente ora gli importatori di tessili

  • Documentare centralmente anagrafiche degli articoli, materiali, pesi e imballaggi
  • Associare in modo univoco fornitori e luoghi di produzione a ciascun articolo
  • Ridurre le eccedenze con una pianificazione realistica di quantità e varianti
  • Archiviare rapporti di ispezione, approvazioni e versioni in modo da poterli ritrovare in modo permanente
  • Verificare le scadenze PPWR, DPP ed EPR in base al ruolo dell'impresa e al mercato di destinazione

DS Trading collega questi dati già nel processo di approvvigionamento: specifica, produttore, campione, ispezione, dati di imballo, trasporto e importazione vengono associati a un ordine. Il processo di importazione, la checklist per il Tech Pack e lo schema Landed Cost offrono a tal fine una struttura pratica. I singoli obblighi giuridici vengono verificati con gli enti competenti in base al prodotto e al mercato di destinazione.

FAQ

Domande frequenti

Il PPWR è già applicabile?

Sì. Il regolamento si applica in linea generale dal 12 agosto 2026. Singoli requisiti hanno però scadenze, periodi transitori e deroghe propri.

L'abbigliamento ha già oggi obbligatoriamente bisogno di un passaporto digitale del prodotto?

Non in generale. Il registro e l'infrastruttura tecnica sono disponibili; gli obblighi concreti per l'abbigliamento derivano da atti giuridici specifici per prodotto.

A chi si applica il divieto di distruzione dell'abbigliamento invenduto?

Dal 19 luglio 2026 alle grandi imprese. Le medie imprese seguiranno dal 2030; le piccole imprese e le microimprese sono escluse secondo l'attuale presentazione dell'UE.

Quando arriva l'EPR per i tessili?

Gli Stati membri devono istituire i regimi previsti al più tardi entro il 17 aprile 2028. I dettagli nazionali e i registri vanno monitorati per ciascun mercato di destinazione.

Riscontri

Fonti

  1. Packaging waste – Regulation (EU) 2025/40Europäische Kommission · laufend aktualisiert · consultato il 24.08.2026
  2. FAQ on Packaging and Packaging Waste RegulationEuropäische Kommission · 03.08.2026 · consultato il 24.08.2026
  3. Ban on destruction of unsold clothes and shoes enters into applicationEuropäische Kommission · 17.07.2026 · consultato il 24.08.2026
  4. The Digital Product Passport Registry is now liveEuropäische Kommission · 20.07.2026 · consultato il 24.08.2026
  5. Richtlinie (EU) 2025/1892 zur Änderung der AbfallrahmenrichtlinieEuropäische Union · 10.09.2025 · consultato il 24.08.2026
  6. Trade in goods with China in 2025Eurostat · 10.04.2026 · consultato il 24.08.2026
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